Convegno

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Urbino 1600
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA

Atti del Convegno

L’ INGEGNERIA   LEGALE

Giovedì 29 maggio 2008 – ore 16,00
Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza – Urbino

PROGRAMMA

Prof. Eduardo Rozo Acuña
Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Presentazione convegno

Dott. Ing. Emanuele Fiorani
Libero professionista
Introduzione al convegno

Palmiro Ucchielli
Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
Saluti

Dott. Gioacchino Sassi
Presidente Consigliere del Tribunale di Urbino
La Giustizia  e  l’ Ingegnere

Dott.  Claudio  Coassin
Procuratore della Repubblica di Urbino

L’ Ingegnere nelle Indagini

Dott. Ing. Emanuele Fiorani
Libero Professionista
Teoria e applicazione  dell’Ingegneria legale

 

Dott. Prof.  Eduardo Rozo Acuña
Preside  della  Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino
Presentazione  del convegno

Oggi  29  maggio 2008,   in questa Università,  in questa Facoltà, si tiene  un  Convegno su una  nuova disciplina:  l’ Ingegneria Legale.
La  presenza sempre più frequente di problemi tecnici di interesse giuridico  richiede maggiori conoscenze di tipo interdisciplinare. Saluto e ringrazio per la partecipazione:  il Presidente della Provincia Palmiro Ucchielli, il Presidente del Tribunale di Urbino  Dott. Gioacchino Sassi,  il Procuratore della Repubblica Dott. Claudio Coassin  e  l’Ingegnere Emanuele Fiorani libero professionista. Siamo tutt’orecchi per sentirVi, passo la parola all’ Ing. Emanuele Fiorani esperto in materia ed autore della disciplina.

Dott.  Ing.   Emanuele    Fiorani
Libero Professionista
Introduzione al Convegno

L’ esigenza tecnico legale è nata con il diritto, è quindi naturale che problemi tecnico – legali siano stati trattati dalle leggi fin dai tempi più antichi infatti, già nel codice di Hammurabi (Re di Babilonia 2200 a.C.) e anche nel codice Napoleonico e successivi, c’è stato sempre un interesse legislativo su quelli che erano i fenomeni pericolosi o dannosi relativi prevalentemente a costruzioni di tipo civile e militare; non era ancora iniziata l’era dell’automazione.
Solo con l’automazione che ha origine agli inizi dell’800, con le prime macchine a vapore, inizia l’era industriale. Ed è proprio questa innovazione tecnologica, come vedremo in seguito, la  fonte principale di eventi dannosi e pericolosi.
Nel campo medico Paolo Zacchia  nel 1621 gettò le basi per la medicina legale e la distaccò dalla medicina generale.
Paolo Zacchia era l’Archiatra Pontificio (medico del Papa) e aveva una intelligenza eclettica, era poeta, artista, pittore ecc.  scrisse nove libri sulla medicina legale e per due secoli fu la disciplina utilizzata in  tutti i paesi.

La scienza medica pertanto si rese conto che era necessario creare una figura professionale specifica   con  una mentalità   diversa da quella del medico curante.
La medicina legale è nata prima dell’Ingegneria legale in quanto i fenomeni dannosi e pericolosi sono aumentati con l’avvento dell’automazione, infatti attualmente ogni anno vengono affidati 4 milioni di incarichi  fra perizie  e consulenze d’ufficio e di parte.
Pertanto questo ruolo non può essere occasionale ma deve essere specialistico come lo è  la medicina legale.
I medici da sempre hanno dato grande importanza alle specializzazioni creando corsi post-universitari, altre Facoltà lo fanno con dei master però le scuole di specializzazione mediche costituiscono un esempio di preparazione professionale.
L’importanza di questa professionalità non è solo  di tipo giuridico infatti il Giudice diventa in questa sua funzione una tutela per il cittadino, cioè la sentenza non è più solo un  monito  per i costruttori, i progettisti, gli esecutori, ma diventa anche un elemento di prevenzione futura. Negli U.S.A. e in Inghilterra si sono resi conto della necessità di questa professionalità. Negli U.S.A. solo i più bravi vengono mandati a seguire master di questo tipo e gli organi competenti Statunitensi considerano qualificato all’estero  il  Royal  Military College of  Science  della Cranfield  University dell’ Inghilterra, dove questa  specializzazione è presente, quindi all’estero qualcosa esiste anche se non come l’ho  pensato io.

Cos’ è  questa   Ingegneria   Legale ?
Io  l’ ho definita così:
Ingegneria  che  fornisce  risposte  di  carattere  tecnologico-scientifico  a  problemi  con rilevanza giuridica e penale. Ho fatto un ulteriore distinzione dell’ Ingegneria Legale dividendola in  Ingegneria Giuridica e Ingegneria Forense:
Ingegneria Giuridica  è quella parte del diritto nel settore tecnico – scientifico che si occupa delle leggi, dell’interpretazione delle leggi e dello sviluppo di nuove leggi, è una funzione che è a fianco del Legislatore anche per legiferare.
Ingegneria Forense è la parte ingegneristica  dal  punto di vista pratico in quanto usa le nozioni di ingegneria per risolvere casi concreti (vizi, difetti, dinamiche di eventi dannosi e pericolosi, ecc,). Quindi l’Ingegneria Legale costituisce  un anello di congiunzione fra Giurisprudenza e Ingegneria.

                                                                                           INGEGNERIA LEGALE

L’ Ingegnere Legale deve avere ottima padronanza del metodo tecnico – scientifico di indagine, possedendo inoltre conoscenze di contesto e capacità trasversali, ovvero capacità di integrare conoscenze interdisciplinari.
L’ Autorità Giudiziaria per una corretta applicazione della legge non può prescindere dalle conoscenze tecniche  di cui l’Autorità stessa è priva; è necessario onde acquisirle,  il ricorso ad esperti che non possono essere altro che Ingegneri e Ingegneri dotati di particolare e specifica preparazione. Ed è in questo appunto che si concretizza il legame fra Diritto e Ingegneria, legame che da parte tecnica viene stretto appunto da quella branca di Ingegneria che si aggettiva “legale” e che richiede conoscenze specifiche del diritto.
L’ingegneria legale non è quindi soltanto giurisprudenza ingegneristica e tanto meno l’arte di redigere correttamente perizie, ma è lo studio della tecnologia in rapporto al diritto; essa infatti deve conoscere il diritto per poterlo utilizzare adeguandosi ad esso.
Infine ribadisco il ruolo sociale dei  Tribunali, non solo luoghi di giustizia, ma anche di prevenzione futura perché purtroppo ci sono casi in cui non è possibile avere un collaudo assoluto infatti  alcuni studi statunitensi considerano l’evento come un fenomeno imponderabile, ma che se preso in esame, serve a prevenire altri eventi infausti.

PRESIDE   PROF.    EDUARDO   ROZO  ACUÑA

Ringraziamo  l’Ing. Fiorani  per l’introduzione a questa nuova disciplina  e passiamo ora la parola  al  Presidente della Provincia  Palmiro Ucchielli.

PALMIRO  UCCHIELLI
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

Buonasera a tutti, grazie dell’invito, ascoltavo attentamente perché sono un curioso di natura, molti si chiederanno cosa centra il Presidente della Provincia se non per dire  buonasera e buon lavoro; quando l’Ingegnere Emanuele Fiorani mi ha invitato, essendo l’argomento relativo all’ Ingegneria  legale, ho pensato subito ai contenziosi.
Io sono uno che ha sempre lavorato per trovare accordi, intese ed evitare gli avvocati, altrimenti ci sarebbero  stati  dei problemi; appena sono stato nominato Presidente della Provincia  ho cercato tutte le intese possibili e immaginabili  per eliminare tutti i contenziosi.
La politica dovrebbe essere l’arte del buonsenso, dei rapporti con le persone, il comporre le cose, ecc.
Mi rendo conto che come ha detto il Preside e  l’Ingegnere le questioni non sono solo componibili col buon senso, infatti come dicevo al Dott. Sassi, su appalti della Provincia in merito a lavori consegnati e che  non sembrano fatti bene, vanno eseguiti controlli e per farlo c’è bisogno di professionalità.
Normalmente si ricorre alle Università, le professionalità di questo tipo, come è stato detto, non si inventano dall’oggi al domani e poi  la società è sempre più complessa, sono sempre più frequenti le contese, le liti.
In passato era più conosciuto il medico di medicina legale di cui si sentiva parlare soprattutto in casi di morte.
Il problema è importante non solo come opportunità di lavoro, l’Ingegnere  che  fa   la professione o il dipendente pubblico deve avere una particolare specificità, peculiarità che può essere utile a prevenire fenomeni.
Io conosco meglio il campo degli appalti, oggi ci sono ditte specializzate a concorrere negli appalti nonostante ciò aprono i contenziosi, abbandonano l’appalto, danno in subappalto, quindi  è necessario conoscere chi è in grado di controllare il progetto e l’esecuzione dei lavori.
Io parto dal presupposto che tutti i mestieri sono difficili, io faccio questo mestiere ormai da anni, e credo che sia uno dei più complicati,  devi fare la sintesi delle cose quasi  incomponibili e  per comporle ci vuole una certa abilità presumo che lo sia anche per il  Magistrato quando ha dei casi di contenzioso.
Quando c’è la necessità di prevenire determinati fenomeni, un costruttore per una costruzione pubblica o privata si deve avvalere di una competenza specifica, di solito affidata agli ingegneri che hanno lunga esperienza.
Anche i magistrati si avvalgono di ingegneri di lunga esperienza come ad esempio un  Ingegnere di mia conoscenza ora in pensione che aveva 30 – 40 anni di attività, ma non è quella professione che è l’Ingegneria  Legale, questo mi ha incuriosito un po’ e  da persona che fa un altro mestiere, non riuscivo a capire bene e non mi era ben chiaro, mi scuserà l’Ingegner Fiorani, questo Convegno, capisco ora l’importanza di prevenire fenomeni e di avere elementi  utili al Giudice nel momento in cui deve poi giudicare.
Quando ci sono fenomeni dannosi o pericolosi alla fine è difficile trovare il responsabile, però c’è un danno, magari alla persona.
Veramente complimenti per questa iniziativa molto utile soprattutto per i giovani, ai quali si apre una nuova professionalità.
Mi rendo conto che la vita è sempre più complicata e ci vogliono professionalità sempre più all’altezza di poter far assolvere ad ognuno il proprio compito.
Nell’augurarvi buon lavoro Vi confermo l’importanza dell’argomento anche per la nostra comunità provinciale.
Vi ringrazio e buon lavoro.

PRESIDE  PROF. EDUARDO ROZO ACUÑA 

Ringrazio il Presidente della Provincia Ucchielli  per aver detto cosa ne pensa un politico, uno che vede il problema dell’Ingegneria legale come ce l’ha descritta da una dimensione  realistica, il bisogno che c’è di questa figura, di questo professionista  non solo per  la giustizia ma anche per poter risolvere i problemi tra le persone.
Ora lascio la parola  al Presidente Consigliere del Tribunale di Urbino Dott. Gioacchino Sassi.

DOTT.  GIOACCHINO  SASSI
PRESIDENTE  CONSIGLIERE  DEL  TRIBUNALE  DI  URBINO

L’ Ingegnere e la Giustizia

La convinzione che mi ha esternato l’Ingegnere Emanuele Fiorani, che si è tradotto poi, in questo incontro  che cortesemente la Facoltà di Giurisprudenza ha ospitato, è che come da decenni esiste una specializzazione in medicina legale, altrettanto dovrebbe istituirsi una specializzazione in Ingegneria Legale.
Tale ipotesi non mi sembra infondata ed è anche legittimata da considerazioni stringenti sulla funzione e sull’apporto che spesso è richiesto ai consulenti  tecnici e ai periti in ambito giudiziario.
Nel nostro processo civile l’ausiliario del Giudice viene chiamato Consulente Tecnico, in campo penale viene chiamato perito, però la sostanza della funzione è la stessa e cioè, quando il Giudice ha la necessità di conoscere per arrivare alla decisione di  elementi tecnici e di avere a disposizione conoscenze tecniche che il Giudice non ha e comunque al Giudice non sono richieste, deve ricorrere all’ausilio di una persona, di un tecnico del settore, cosa che appunto  avviene richiedendo conoscenze tecniche specifiche ad un medico quando il caso di un medico o a un ingegnere quando è il caso dell’ingegnere.
Però, vorrei dir subito, c’è una differenza sostanziale alla quale dobbiamo pensare perché se si incarica un tecnico di tracciare un confine tra due proprietà è una questione essenzialmente tecnica, se però gli chiediamo di valutarci la distanza fra due costruzioni  che si contesta da parte di un soggetto, necessita che il consulente oltre che misurare le distanze, bisogna che vada anche in  Comune a vedere quali sono i regolamenti comunali in materia di distanza, vedete si introduce un  qualche cosa di nuovo e di diverso che attinge all’aspetto giuridico delle cose e all’aspetto legale.
L’Ingegnere faceva riferimento poi ad un altro aspetto importante, quello della prevenzione, e cioè che un evento non  sempre può essere prevenuto, però quando l’evento dannoso si è verificato, gli accertamenti che si fanno sulle cause di questo evento, possono essere ben utilizzate da un punto di vista legislativo  per  indirizzare la legislazione in modo da proteggere e da prevenire questo evento.
Come si vede anche questo sia pur diverso dall’aspetto strettamente tecnico giuridico dell’Ingegnere consulente tecnico però è un aspetto altrettanto importante.
Il nostro codice di procedura civile, io mi limiterò a questo, visto che il Procuratore della Repubblica è più versato nel settore penale, l’ art. 61 dice che quando è necessario il Giudice si può far assistere per il compimento dei singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti che possiedano particolari competenze tecniche nel settore oggetto della controversia.
L’ art. 62 stabilisce che il consulente può compiere le indagini che gli sono  affidate dal Giudice, fornendo anche in Udienza e in  Camera di Consiglio i chiarimenti che il Giudice gli chiede a norma degli art. 194, art.  441 e art. 463,  quest’ultimo riguarda le consulenze tecniche di medicina legale in materia di processo di lavoro e di previdenza.
Pensate alla determinazione dell’invalidità, la quantificazione di questa su un incidente di lavoro o in materia previdenziale in rapporto alla pensionabilità, ecc.
 Il Giudice non è in grado, non ha le conoscenze specifiche necessarie per valutare, però il consulente non può essere un medico qualsiasi perché  ci sono da applicare una serie di norme che riguardano specificatamente ogni settore, è un volume quello che riguarda le malattie professionali e che riguarda  per esempio l’incidenza nell’inabilità di una persona per una malattia professionale, è  una cosa specifica e consistente.
Nel campo tecnico non abbiamo questa tradizione nè questa  specificità, però lavorando tutti i giorni nel settore civile noi vediamo la necessità che il consulente tecnico, l’Ingegnere o anche  il Geologo o anche il semplice Geometra che viene chiamato per una consulenza deve necessariamente conoscere determinate norme giuridiche; l’attività del consulente viene definita dagli articoli del codice sia art.194 di Procedura civile sia dell’art. 90  delle disposizione di attuazione e anzi io direi che  in conseguenza di questo incontro, di questi discorsi fatti con l’Ingegner  Fiorani,  nell’affidamento degli incarichi  peritali, ho aggiunto qualcosa perché queste norme consentono esplicitamente al consulente tecnico sia di assistere alle udienze, di svolgere delle attività sia al di fuori  della circoscrizione di competenza del Giudice, e questo è un fatto frequente,  ad esempio recentemente  ne ho dovuto mandare uno in Turchia, per una fornitura di mobili contestata  ma anche può svolgere delle attività collaterali come quella di  raccogliere dalle parti informazioni, raccogliere da terzi delle informazioni.
Voi  pensate è normalmente  necessario che il Consulente che deve valutare la validità di una macchina, a causa della quale si è provocato un incidente, debba rifarsi alla ditta che ha fabbricato la macchina  che ha tutta la documentazione  della  progettazione e della realizzazione della stessa  e anche sotto il profilo della sicurezza ha bisogno di  rifarsi a queste cose.

Io ho ampliato il verbale di affidamento dell’incarico proprio specificatamente  aggiungendo queste cose perché succede che il consulente telefona dicendo: “ avrei  bisogno di questo Lei però non mi ha autorizzato”,  le parti contestano ecc. ecc.
Nel processo civile vale rigorosamente  questo principio di  rispetto del contraddittorio, per cui  tutto quello che si fa deve essere fatto in contraddittorio fra le parti tanto che il consulente deve riferire con una  parte quello che l’altra parte gli abbia detto o di cui lo abbia informato, occorre questa limpidezza del rispetto della procedura.
Il consulente può anche  attingere dall’altra parte determinate  informazioni,  però l’onere della prova incombe alle parti, il consulente non dovrebbe supplire a quello che è l’onere della parte, che vuol dire che i fatti li deve provare la parte non li può provare il consulente, il che è un discrimine molto difficile che molto facilmente il consulente supera e le parti contestano,  ad esempio la consulenza che si dice esplorativa, però la consulenza è sempre esplorativa, in un certo senso, in quanto sempre alla ricerca del perché  un determinato fatto si sia verificato a causa di una determinata mancanza.
Lo stesso, il consulente non può fare lui la sentenza  è il Giudice che deve interpretare il diritto, però è  chiaro che  come ausiliario del Giudice apporta al Giudice quegli elementi sulla  cui  base  deve fare la sentenza. Come il medico legale deve avere senz’altro conoscenze tipiche della sua professione ma deve avere anche  conoscenze, come dicevo prima,  delle norme e delle leggi in certe materie di prevenzioni e infortuni;  ci sono volumi su elementi di diritto che il consulente deve conoscere, quindi come il medico deve conoscere queste cose così anche gli altri consulenti debbono avere delle conoscenze giuridiche,  ad esempio il consulente in materia di urbanistica non può prescindere dalla conoscenza delle norme urbanistiche,  il consulente in materia di stima dei patrimoni ereditari e di  formazione dei lotti, non può prescindere dalle norme del codice civile che stabilisce quali sono  le quote di riserva, le quote dei legittimali, le parti da fare, non è solo una stima, è una stima che poi prosegue in altre cose. Lo stesso vale per il tecnico che viene chiamato a ricostruire la dinamica di un incidente cosa sempre più frequente, non può prescindere dalla conoscenza delle norme di diritto che regolano per esempio  come le strade debbano essere protette.
Oggi insorgono frequentemente  cause  contro gli Enti Pubblici proprietari di strade perché per esempio se uno cade dalla bicicletta  perché sulla strada c’è una fessura, un altro va fuori strada,
magari perché con la macchina va troppo forte e manca il guard-rail  sono tutte cose che il consulente deve dire ma ci deve dire anche se nella costruzione delle strade ci sia l’obbligo di mettere ovunque dei sistemi difensivi dal pericolo di incidenti, ugualmente ci deve dire se l’asfalto impiegato nella strada possa  essere mantenuto liscio come un tavolo da biliardo;  ci sono tanti aspetti  che toccano il diritto e che il consulente tecnico deve conoscere.
Poi per non dire di tutto quello che riguarda per esempio  il consulente contabile in materia recente, tutte le  contestazioni verso le banche:  bond argentini, bond Cirio, azioni, ecc., e soprattutto tutte le contestazioni in materia di calcolo dei conti correnti, degli interessi,
l’ anatocismo, la capitalizzazione trimestrale, tutte cose anche molto nuove: le spese, le competenze,  ecc.,  ora se il consulente pur avendo  dei precisi quesiti avuti dal Giudice non è soltanto  questo  a cui  deve rispondere, deve rispondere a questo  possedendo alle spalle la conoscenza delle norme  che vietano l’anatocismo, che vietano la  capitalizzazione trimestrale che determinano in certi casi  l’obbligo degli interessi legali, quindi occorre avere per questi consulenti una conoscenza giuridica di certe cose.
E’ demandato al Giudice sia  l’affidamento dei quesiti sia la decisione finale cioè il consulente non può superare il Giudice, il Giudice potrebbe anche decidere  contrariamente  alle conclusioni adottate dal consulente tecnico; però è evidente che se la consulenza è fondata su determinati  rilievi molto precisi e su considerazioni giuridiche  esatte e corrette, il Giudice non è poi che abbia una grande  possibilità di cambiare giudizio, lo potrà fare ma a rischio suo, a rischio dell’impugnazione, a rischio dell’annullamento della sentenza.
Per concludere la convinzione che l’Ingegner Fiorani ha espresso dall’inizio, della necessità veramente  di una specializzazione come per la medicina legale così per l’ingegneria, va condivisa, secondo il mio modo di vedere, perché l’Ingegnere è chiamato a svolgere questa funzione delicatissima  di ausiliario del Giudice come Consulente Tecnico; deve   possedere così come possiede il medico legale una specializzazione particolare  in  materia legale sia di carattere generale per esempio per quanto riguarda la  valutazione del rapporto di causalità fra evento dannoso e causa, quindi non solo l’accertamento della causa comporta  necessariamente la valutazione del rapporto di causalità  perché accertare una causa dalla quale non è conseguito l’evento non serve a niente quindi  deve pur sempre tenere presente questa cosa e anche  sulla responsabilità civile, cosa anche  molto  più complessa specie per l’ampliamento che c’è sia giurisprudenziale che legislativo sui canoni  e sui criteri della responsabilità civile, e poi anche  particolarmente e specificatamente  in rapporto a singoli settori nei quali viene chiamato, settore urbanistico, settore meccanico, settore elettrico, cioè i settori sarebbero infiniti perché le materie sono in continua evoluzione.

PRESIDE  PROF.    EDUARDO   ROZO   ACUÑA

Ringraziamo il Dott. Gioacchino Sassi per la relazione che ci ha dimostrato  ancora  più la necessità  di avere consulenti   esperti che hanno bisogno di una formazione ad hoc  data anche dalle Facoltà di Giurisprudenza. Il professore di medicina legale  in visita a Bogotà  mi diceva: “ certo in  un ambiente così, con tutte queste  possibilità di praticare,  il medico legale avrà una preparazione al massimo della qualità, da noi  non sarà mai possibile perché non c’è la materia prima per prepararsi, studiare”.
Infatti lui faceva la comparazione fra la medicina legale in quel paese e la medicina legale in Italia e concludeva che là i medici legali sono più preparati perché si formano in mezzo alla materia prima del loro lavoro.
Qui purtroppo in materia di Ingegneria Legale c’è poco, niente, quindi tutti i consulenti sono
preparati da loro stessi, dai loro sforzi personali ecco perché c’è bisogno delle Scuole e Facoltà di diritto. Basti pensare anche in materia di ingegneria informatica, tutto quel mondo nuovo di specializzazione dei reati informatici  rispetto al quale  noi come scuole di giurisprudenza siamo rimasti indietro.

Grazie e ora passiamo al Procuratore della Repubblica di Urbino il Dott. Claudio Coassin.

DOTT.    CLAUDIO   COASSIN
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI URBINO
L’ Ingegnere nelle Indagini

Oggi l’indagine penale è quanto mai dipendente dai contributi sempre più articolati e differenziati che possono essere forniti da svariate discipline e metodologie. Dalle più tradizionali alle più aggiornate e moderne nei campi della Polizia Scientifica, della Medicina Legale, dell’Ingegneria Legale e di numerosi settori tecnici  in grado di cooperare efficacemente all’opera investigativa.
Detti contributi possono rivolgersi tanto alla semplice acquisizione e ricognizione di rilevanti dati conoscitivi, quanto alla  elaborazione e valutazione di tali elementi e quindi da un lato, intervenire in momenti ben differenziati della complessiva attività d’indagine  dall’altro prestarsi a forme e limiti altrettanto differenziati di utilizzazione nel contesto del procedimento penale e delle rigorose forme e regole che lo caratterizzano.
Tralascio la rassegna degli strumenti tecnico-scientifici nella disponibilità del Pubblico Ministero  della possibilità d’impiego che essi consentono ed il parallelo esame degli strumenti procedurali di volta in volta necessari per il loro efficace impiego processuale e la loro massima realizzazione nel dibattimento.  Desidero però dire almeno questo, nella sua doppia  funzione di organo principale di investigazione e di organo  di giurisdizione, il Pubblico Ministero dovrà elaborare nel corso delle indagini preliminari un programma di azione che tenga conto per ciò che concerne lo specifico ambito degli accertamenti tecnico scientifici:

–   in positivo della necessità di consolidare le risultanze di indagine con elementi concreti
    obiettivi e relativamente incontrovertibili, possibilmente acquisiti fin dalle prime battute con
     tempi e modi compatibili con le restanti attività investigative e quel che più conta in grado di
     essere pienamente utilizzati nel dibattimento e dunque raccolti con forme garantite.

–   in negativo, dall’assoluta esigenza di evitare il pericolo che le modalità di esecuzione
    dell’attività tecniche possano determinare la compromissione materiale  o giuridica durante le
     fasi successive degli elementi di prova acquisiti.

Ciò pertanto comporterà in particolare che non vengano in alcun modo eseguiti accertamenti di carattere modificativo o distruttivo dei relativi oggetti se non nell’ambito di atti con il carattere formale dell’irripetibilità, ne che per altro verso vengano compiuti atti richiedenti preventive comunicazioni agli indagati quando ciò potrebbe danneggiare eventuali contemporanee attività di altro genere, si pensi alle perquisizioni, alle intercettazioni telefoniche che solo dalla  segretezza delle indagini  possano trarre efficacia.
E’ noto che l’ art. 431 lett. b e c del codice di Procedura  penale sull’inserimento nel fascicolo del dibattimento degli atti non ripetibili sta ad indicare il criterio fondamentale che qualifica gli atti d’indagine suscettibili di piena utilizzazione dibattimentale ossia quello dell’irripetibilità sia in tema di atti compiuti dalla polizia giudiziaria  che dal Pubblico Ministero.
Atto irripetibile si può definire ogni atto essenzialmente ricognitivo di situazioni obiettive sottoposte ad immediati processi di modificazione e non più riproponibili nello stesso contesto e con le stesse caratteristiche e modalità.
La prima valutazione cui pertanto il Pubblico Ministero si trova di fronte  è quella relativa al carattere di irripetibilità  o meno degli accertamenti tecnici che dovrà disporre,  ciò non significa però che l’accertamento sia sempre insuscettibile di essere nuovamente compiuto occorre al riguardo controllare preventivamente quali effetti comporti l’attività che in concreto dovrà svolgere il consulente.
Invero in taluni casi, mi riferisco alla maggior parte delle analisi chimiche sulle sostanze stupefacenti, gli accertamenti possono essere di nuovo eseguiti senza apprezzabile differenza nei risultati, in altri al contrario, gli accertamenti comportano la distruzione o alterazione irreversibile del reperto e dunque possono essere eseguiti soltanto una volta.
In quest’ultimo ambito vi sono poi  i casi nei quali ricorrono anche ragioni di urgenza che rendono l’accertamento oltre che irripetibile anche difficilmente rinviabile, tipico è il caso dell’autopsia; se quindi in quest’ultima ipotesi il Pubblico Ministero dovrà preoccuparsi di dar corso all’accertamento con la massima sollecitudine nelle altre due egli disporrà di un notevole margine di discrezionalità sulla possibilità nel primo caso di operare ai sensi dell’art. 359 Codice di Procedura Penale  o art. 360 Codice Procedura Penale, ovvero nel secondo caso di ricorrere alle forme dell’accertamento tecnico irripetibile solo art. 360 Codice  di procedura Penale, o da quelle dell’incidente probatorio ex  art. 392 lett. f, in ogni caso sarà nella condizione di scegliere nell’ambito della complessiva economia dell’indagine il momento nel quale dar corso agli accertamenti e persino valutare le eventualità di rinunziarvi e rinviarli al dibattimento; l’art. 359 Codice Procedura Penale è la nomina del Consulente Tecnico che il Pubblico Ministero può fare di sua iniziativa senza mandare avvisi alle parti, recita il codice di procedura :“ Il Pubblico Ministero quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici e descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze può nominare e avvalersi di consulenti che non possono rifiutare la loro opera.” A differenza l’ art. 360 riguarda gli Atti irripetibili cioè quelle situazioni in cui il corpo del reato si può modificare operando o facendo le operazioni tecniche da parte del consulente, può essere distrutto. L’art 360 Codice Procedura Penale  ha come titolo “accertamenti tecnici non ripetibili”, allora  la grande importanza di questa differenziazione atti ripetibili e atti non ripetibili, atti  irripetibili, recita il Codice” quando gli accertamenti previsti dall’art 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazioni, il Pubblico Ministero avvisa senza ritardo la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del reato, i difensori, del giorno e dell’ora e del luogo fissato per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare  consulenti tecnici.

La differenza fondamentale qual’ è?

L’art. 360 la consulenza effettuata, gli esami effettuati confluiscono nel fascicolo dibattimentale e fanno prova; per quanto riguarda invece la consulenza, gli atti del consulente ai sensi dell’art. 359 del codice di procedura penale,  gli atti  non vanno direttamente nel fascicolo del dibattimento, possono costituire prova perché il Pubblico Ministero citerà al dibattimento il
Consulente che ha eseguito l’esame, lo citerà come Teste e sarà sentito come Teste e mentre viene  sentito come Teste,  il Pubblico Ministero depositerà come documento la consulenza effettuata, naturalmente in questo caso ci possono essere quasi sempre le consulenze della difesa, altre consulenze, si pensi se si sia incolpato di colpa professionale un medico, sarà  poi il Giudice del dibattimento  che dovrà valutare,  stabilire quale esame, quale consulenza è la più affidabile, qual’ è la più convincente, questo è il grande dramma del giudicare, ma proprio da questa dialettica tra il Consulente del Pubblico Ministero, l’esame del Pubblico Ministero e le consulenze delle parti private, dovrebbe in un certo senso  scaturire la verità.
Certamente le scelte che dovrà adottare il Pubblico Ministero in  tali situazioni non saranno spesso semplici, la valutazione se fare il 359 fare  il 360 ecc. ecc., quando farle, non farle proprio, rinviarle addirittura  al dibattimento, ne indolori  e da esse potrà dipendere anche l’esito complessivo delle indagini esse non potranno quindi che essere conseguenza delle complessive linee strategiche che il Pubblico Ministero dovrà necessariamente adottare, sembra  sia un combattimento,  una guerra, è un duello in un certo senso.
In tema di Ingegneria Legale ritengo che l’Ingegnere sarà chiamato a svolgere accertamenti tecnico scientifici che non richiedono una modificazione o la distruzione dell’oggetto dell’esame e pertanto nei casi in cui è necessario il suo intervento farà capo all’applicazione dell’art. 359 Codice Procedura Penale non all’art. 360 per atti irripetibili, per le cose che si modificano o si  possono distruggere, ma all’art.  359 consulente del Pubblico Ministero senza avvisi alle parti, al dibattimento viene citato come Teste, si produce  come documento la consulenza e poi dipenderà anche dalla bravura del Consulente Tecnico, non sono tutti uguali, una difesa che ha enormi possibilità economiche e chiama il primo psichiatra  d’ Italia  è chiaro si troverà avvantaggiata rispetto a chi chiama  il piccolo psichiatra di provincia, questo codice è fatto così, così l’hanno voluto e così ce lo sentiamo e ce lo portiamo avanti.
Tornando all’argomento dell’Ingegneria Legale per quanto riguarda la mia esperienza posso dire che nell’ambito dei procedimenti di natura penale inerenti le materie edilizie, urbanistiche, sismiche, paesaggistiche, ambientali, un ruolo sempre più importante e incisivo è svolto dalla figura professionale dell’Ingegnere nominato per i casi più rilevanti, Consulente Tecnico del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 359 Codice Procedura Penale poco fa citato.
Questo avviene stante la complessità delle norme e in particolare dell’intero iter autorizzativo e  amministrativo che precede la realizzazione delle varie opere.
A seconda dei casi il Consulente  può essere chiamato a ricostruire nei minimi particolari la regolarità della procedura amministrativa, nel caso di non conformità ai requisiti di legge o nel caso di realizzazione di un opera completamente abusiva.
Altresì da un  punto di vista più tecnico, e questa è la maggior parte  dei casi,  il Consulente deve accertare la rispondenza delle opere realizzate ai permessi rilasciati ed effettuare tutta l’attività specialistica che riguarda proprio i vari settori dell’Ingegneria.
Scendendo più in particolare questo Ufficio di Procura ha affidato alcune consulenze tecniche, fra le quali mi piace ricordare la nomina di un Consulente,  per un caso riguardante lo scavo per la realizzazione di un lago con finalità diverse da quelle concessionate e progettate  con scelte tecniche improntate invece all’estrazione della ghiaia.
La  nomina di un Consulente per un caso riguardante la coltivazione di una cava dove varie figure professionali tra cui l’Ingegnere hanno operato al fine di verificare le difformità all’autorizzazione paesaggistica e la quantificazione del materiale estratto con la ricostruzione nel tempo dei profili di cava rispetto allo stato attuale, entrando anche nel merito delle scelte tecniche esecutive, dei progetti e degli atti autorizzativi.
La nomina di un Consulente tecnico per un caso riguardante la realizzazione di un muro di sostegno tra privati a spese della Pubblica Amministrazione con procedura d’urgenza motivata da movimenti franosi in atto, il Consulente ha operato al fine di verificare la regolarità della procedura amministrativa e la stabilità dell’originaria scarpata, desunta dai risultati  dei sondaggi effettuati e dai parametri geotecnici rilevati entrando anche nel merito sullo stato di pericolo derivante dal fenomeno franoso.

Ritornando all’incarico di consulenza dell’Ingegnere emergono frequentemente dall’attività
d’indagine, dalle consulenze affidate all’Ingegnere, profili di responsabilità penale degli
amministratori e dei dirigenti dei servizi dei vari enti locali, nonché di incaricati di pubblici servizi, in particolare l’abuso ed omissione in atti di ufficio, il falso ideologico.
Infine direi che è di particolare importanza anche il ruolo svolto dall’Ingegnere per incarichi relativi a consulenze tecniche su sinistri stradali o su incidenti nei luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda l’incidente stradale mortale, direi che  su 10 casi  per almeno  8 di questi affido una  consulenza tecnica, ingegneristica, che mi spieghi  la possibile dinamica dell’incidente e mi riallaccio a un punto molto incisivo molto  interessante del Presidente del Tribunale,  l’Ingegnere non deve avere solo cognizioni tecniche ingegneristiche , deve avere anche  cognizioni in altri campi in questo caso una approfondita conoscenza del Codice della Strada perché mi deve anche suggerire, almeno fra le righe, quali  norme sono state violate che io potrei anche non aver visto, o l’organo di polizia non aver visto.
Per quanto riguarda un  movimento franoso per esempio, che travolge un cittadino e lo uccide non  bastano semplici cognizioni, ormai l’Ingegnere deve essere uno che sa andare negli uffici, uno che sa leggere le carte che hanno un valore giuridico amministrativo, non sono facili, per uno che ha sempre albergato con  i numeri è una cosa diversa, deve avere anche una cultura non solo ingegneristica, non solo matematica ma deve avere  anche una cultura  giuridico amministrativa e questi sono i migliori ausiliari, i migliori  consulenti del Pubblico Ministero, quelli che riescono ad indagare per esempio l’edificio costruito in violazione a tutte le norme può saltar fuori l’interesse privato, l’abuso d’ufficio, ma allora bisogna andare a vedere le carte che hanno dato il permesso di costruire, sono  state alterate, sono state falsificate, c’è anche  un aspetto proprio giuridico amministrativo, investigativo. Spesso lo fanno meglio dei nostri investigatori.

PRESIDE PROF. EDUARDO ROZO ACUÑA

Ringraziamo il Procuratore della Repubblica di Urbino Dott. Coassin, quindi la giustizia civile, penale, amministrativa, di qualsiasi tipo ha bisogno dell’esperto, in questo caso  dell’Ingegnere, nei casi penali riguardanti il corpo umano  ovviamente del medico legale.
Comunque le Facoltà, l’Università devono offrire  la preparazione e la formazione in questi campi.

Lasciamo la parola all’Ing. Emanuele Fiorani

DOTT.   ING.   EMANUELE     FIORANI

TEORIA E APPLICAZIONE DELL’ INGEGNERIA LEGALE

La materia è vastissima, in quanto non è costituita solo da una parte tecnica ma anche da una parte giuridica, quindi  mi limiterò ad una panoramica veloce, qualcuno mi ha chiesto: “ oltre il ruolo di Ausiliario del Giudice,  quali sono i confini dell’Ingegneria Legale, dove arriva  ? “ I confini sono lontanissimi.
Io ho ipotizzato due  limiti emblematici:  uno penale e dall’altra parte uno civile,  il primo è costituito dai RIS dei Carabinieri  sinonimo di indagine scientifica accurata il secondo dalla protezione civile dove è importante il rispetto delle norme per  evitare conseguenze disastrose.

Partizioni dell’ Ingegneria Legale

L’ingegneria legale come la medicina legale  ha delle partizioni, nella medicina alcune di queste
sono rappresentate per esempio da casi che  provocano il decesso:  la traumatologia,  l’asfissiologia,  la tossicologia, ecc.
Nell’ingegneria è la stessa cosa, le partizioni cosa sono?   Sono le cause di eventi dannosi o pericolosi spesso con vittime come: gli incidenti stradali, gli incidenti sul lavoro, i vizi o difetti di macchine , vizi o difetti di impianti industriali,  lesioni e crolli di costruzioni civili,  incendi ed esplosioni.
Quest’area costituisce circa il 90% degli eventi dannosi o pericolosi  e sono quasi completamente compresi nelle specializzazioni di Ingegneria  civile e meccanica,  poi esistono altri casi più rari  che possono interessare l’ ingegneria:  navale, aeronautica, informatica,  ecc.
 Anche nella medicina si possono creare altri  casi oltre quelli previsti dalla medicina legale però il medico legale resta  comunque  sempre l’ anello di congiunzione  fra gli altri  specialisti  e il Giudice.
Il certificato di un specialista in cardiologia piuttosto che di ortopedia non ha il valore a livello legale quanto quello  del medico legale che è predisposto per questo tipo di rapporto con la giustizia.
Di solito si ritiene l’ingegneria civile come principale causa di eventi dannosi o pericolosi, oggi non è così perché la maggior parte degli  incidenti sono quelli  dovuti all’automazione (in particolar modo incidenti della strada e del lavoro).
Nella facoltà di ingegneria solo i civili studiano materie   giuridiche, che non  è altro che una serie di norme per le costruzioni, mentre viene trascurato l’ aspetto legale negli altri indirizzi.

Ma cos’è l’automazione  ?

Io l’automazione la considero come una protesi umana, infatti automazione è tutto quello che  amplifica le capacità  umane,  per esempio  il computer è una protesi, aumenta la possibilità di calcolo e di memoria, l’automobile è una protesi, aumenta la velocità di spostamento, la macchina utensile è anche questa una protesi che aumenta le possibilità  di  velocità e qualità di lavorazione, ecc.  L’ automazione è un grande traguardo per il genere umano ma se  non correttamente utilizzato,  progettato e costruito può essere dannosa o pericolosa; per esempio l’auto permette di effettuare un percorso in breve tempo ma  aumentano i rischi.
L’Ingegneria legale quindi deve essere una specializzazione universitaria e non un indirizzo di laurea, perché non sarebbe né un Ingegnere né un Giurista invece  deve essere  una specializzazione come la medicina legale come quella creata da Paolo Zacchia.
E’un metodo ed una mentalità, sia nell’Ingegneria che nella Giurisprudenza, se non ci fosse  un metodo non  riuscirei a risolvere gli infiniti casi che si possono presentare,  devo creare una teoria  stabilire  un metodo che è un  metodo d’indagine, in definitiva  una “forma mentis” perché anche in un procedimento civile, oltre che penale,  va  applicata una tecnica di indagine al fine di risalire alle responsabilità.
In materia penale c’è di mezzo la reclusione, ci sono responsabilità enormi, nel civile si parla più di danni a beni.
E’ necessaria quindi  una mentalità investigativa e una interdisciplinarietà, perché  anche dal punto di vista  ingegneristico non si può essere specialisti in un’unica cosa, infatti in certe situazioni intervengono  fattori di tipo edile, elettrico, meccanico, che richiedono conoscenze e studi interdisciplinari  contenuti in molti casi in una sola persona che ha avuto esperienze diverse, non è un’attività per  giovani Ingegneri  in quanto richiede una esperienza professionale.
L’obiettivo dell’Ingegnere Legale è redigere una perizia o una consulenza tecnica che risponda ai quesiti posti dal Giudice che comunque rimane il “peritus peritorum” cioè il Giudice al di là delle consulenze del perito  rimane l’unica persona  titolare del giudizio.
Come il CTU è l’ausiliario del Giudice, il CTP è l’ausiliario dell’avvocato, ad esempio  ho un  problema tecnico, ho bisogno della difesa mi rivolgo al Consulente Tecnico di parte, come  mi rivolgerei al  medico legale in caso di lesioni alla persona.
La specializzazione dell’Ingegneria Legale valorizza l’attività del Giudice, l’attività dell’Avvocato e quella dell’Ingegnere e in particolare il Giudice ne trae un beneficio enorme perché ha due figure  al  suo fianco, una tecnico legale e una medico legale che parlano il suo stesso linguaggio.
Inoltre esisterebbe un maggior colloquio fra il medico legale che  trasmette la natura delle lesioni all’Ingegnere e l’Ingegnere che  gli trasmette  la dinamica del fatto.
Dalla mia esperienza,  per incarichi ricevuti dalla Procura mi è capitato  di dover utilizzare informazioni sulle lesioni  del corpo indicate nel referto medico per avere ulteriori elementi  per risalire alla dinamica dell’incidente, nello studio della dinamica il referto del medico riguardante le lesioni della persona è stato determinante; come la geometria dei danni sull’auto dà informazioni importanti sull’urto così pure le lesioni riportate dalla persona danno informazioni altrettanto importanti.
Per quanto suddetto  è evidente che il ruolo di ausiliario del Giudice non può essere occasionale.

Un  Ingegnere ausiliario del Giudice deve:

· Essere esperto tecnicamente;

· Interpretare correttamente i quesiti posti dal Giudice;

· Essere dotato di capacità di accertamento e investigative, deve investigare e capire perché è avvenuto quel fenomeno: nel civile si tratta di un danno, nel penale  di lesioni, o addirittura della perdita della vita umana;

· Fornire risposte tecniche adeguate;

· Notevole grado di specializzazione, all’estero sono i laureati più bravi che vengono ammessi a tali scuole;

· Approccio generico, il caso complesso va  scomposto in tanti fenomeni distinti e da tutti questi fenomeni  analizzati uno ad uno  portano alla conclusione che viene poi consegnata  al Giudice;

· Procedimenti d’indagine e di verifica, l’Ingegnere ausiliario del Giudice deve procedere a ispezioni dei luoghi e delle cose e a  ricostruire la dinamica dei fatti;

· Procedere allo studio dei manufatti con prove distruttive e non distruttive, in questo caso ci sono a volte analogie con la medicina, qualcuno si scandalizza in quanto asserisce che  la persona ha un’ etica, il corpo umano non  si può paragonare ad una macchina, invece sì, perché se quella macchina è la protesi del corpo umano e ne provoca la morte, ecco che anche l’analisi di una macchina diventa importante,  per esempio un aereo che cade provoca il decesso di molte persone contemporaneamente quindi analizzare l’aereo per verificarne le cause del disastro è forse più importante che analizzare un solo cadavere.
Infatti   l’ Ingegnere ausiliario del Giudice deve procedere alle ispezioni dei luoghi e delle cose, ricostruire quindi la dinamica dei fatti ed eventualmente  procedere allo studio dei manufatti con prove distruttive e non distruttive.

Cosa sono le  prove distruttive e quelle non prove non distruttive?

Nel caso riesca a  trovare la causa solo osservando un particolare dall’esterno si tratta di prova in genere non distruttiva se invece il manufatto non è più recuperabile e occorre conoscere i motivi del danno sapere i motivi (per es. di un cedimento strutturale),  andiamo ad aprirlo come si fa con un corpo umano quando  è cadavere e quindi non più recuperabile,  in questo caso  si tratta di una prova distruttiva.
In pratica si effettua una vera e propria autopsia termine derivante  dal greco che significa :

auto = se stesso,  opsis = vista,  cioè vedere con i propri occhi.

Quindi l’autopsia è una  prova distruttiva per vedere cosa è successo.

Principio di causalità materiale

Mi limiterò a fare dei cenni sulla casualità materiale in quanto argomento di per se vasto, quindi è un tema in cui i giuristi potrebbero parlare per ore, però vi faccio un esempio in caso di ingegneria, se la scuola di San Giuliano è caduta, la causa è il terremoto, la concausa è che non era costruita secondo i criteri sismici;  nella  medicina  è lo stesso,  per esempio se  un paziente ferito da arma da taglio è deceduto ed aveva la complicazione del diabete,  la causa del decesso è la ferita da arma da taglio, la concausa è che se non aveva il diabete si sarebbe potuto salvare.

Pertanto la tipologia della casualità  materiale :  causa – concausa – condizione – occasione  sono  valide anche  per  l’Ingegneria Legale.

L’Ingegnere ausiliario del Giudice deve valutare l’evento applicando due metodi principali :

· Procedimento inverso, quello che gli Statunitensi chiamano Reverse Engineering, in pratica  che mentre l’Ingegnere costruttore progettista ha tutto il tempo di decidere, mettere fantasia nella progettazione, ecc.. l’Ingegnere legale invece deve ricostruire l’accadimento in tempi stretti ripercorrendo tutto quello che è accaduto in senso inverso, ad esempio nella dinamica stradale si inizia da dove si sono fermati i mezzi a dove è avvenuto l’incidente fino, se necessario, all’ispezione dei mezzi;

· Analisi dei materiali, che possono essere prove distruttive e non distruttive a seconda della gravità, io di solito quando si tratta di prove distruttive (autopsia)  chiedo l’autorizzazione al Giudice perché  è una prova  che non permette il recupero del manufatto.

Spesso purtroppo nei casi in cui  i manufatti provocano gravi lesioni  alla persona o decessi e non è possibile risalire alle cause  da un esame esterno  bisogna fare l’autopsia per capire perché è avvenuto questo fenomeno e anche per evitare che ne capitino altri, quante case automobilistiche  richiamano i loro veicoli  a seguito di casi che hanno avuto dei procedimenti penali,   perché hanno provocato un evento dannoso o pericoloso.

Illustrerò  due esempi  di indagine tecnica tratti dalla mia esperienza :

Il primo caso riguarda la caduta di una  signora dalla  bicicletta a causa del cedimento della forcella, nell’incidente la signora ha riportato delle lesioni, secondo il metodo del reverse engineering  ho per prima cosa  effettuato l’indagine sui luoghi  dell’infortunio, senza però riscontrare problemi al manto stradale o sconnessioni, allora con l’autorizzazione del Giudice  ho fatto sezionare la forcella e ho fatto fare delle analisi di laboratorio ottenendo informazioni importanti sullo spessore,   la sezione e la qualità del materiale  riscontrando che tali valori non corrispondevano a quelli di progetto. La forcella era stata acquistata presso un terzista a Taiwan e la  segnalazione alla non rispondenza alle specifiche di progetto  a seguito della consulenza tecnica è stata presa in considerazione dalla casa costruttrice che si è premurata ad eliminare tali difformità.

Questo è uno dei casi in cui la sentenza del Giudice non è solo un  atto di giustizia ma anche prevenzione futura.
Il secondo caso riguarda un incidente frequente nelle nostre zone per  la notevole pendenza del terreno e cioè  un  trattore si è rovesciato provocando gravi lesioni al conducente, anche  in  questo  caso  è stato applicato il metodo di reverse engineering infatti dopo aver effettuato l’ispezione dei luoghi ed  aver studiato la dinamica dell’incidente  ho  effettuato un’ autopsia  e ho sezionato i montanti della cabina del trattore, ho fatto analizzare i provini per verificare la  qualità del materiale, ho fatto fare delle prove di laboratorio per  verificare la resistenza dei materiali, ho ricostruito  in tridimensionale la cabina del trattore e  ho effettuato   calcoli per verificarne l’idoneità  strutturale.

In pratica  sono risalito alle specifiche di progetto.

Ricostruzione tridimensionale della struttura della cabina del  trattore

STIME   E     RISARCIMENTI

Le stime e i risarcimenti sono un argomento molto importante anche nell’ingegneria come per la medicina nella quale sono stati realizzati appositi criteri  per definire il grado di invalidità.
Le stime dei danni nel caso di beni mobili e immobili vengono fatte dai periti volta per volta,
credo che  si possa lavorare per arrivare,  specialmente con l’ausilio dei computer ad una serie di tabelle che possano fornire  in questo caso  una metodologia,  perché altrimenti vediamo stime diverse basate sul  criterio del perito e molte volte  non hanno un  fondamento certo.
Per esempio nel caso di una  casa lesionata, si dovrebbe avere a seconda dei tipi di lesioni o di condizioni  delle percentuali di svalutazione. Secondo il mio parere,  si potrebbe arrivare  ad un modello estimativo  basato sui molteplici parametri che influenzano la valutazione.

ARBITRO

L’Arbitro è l’eccellenza dell’Ingegneria  Legale perché  nell’Arbitro il tecnico ha una conoscenza elevata anche dal punto di vista giuridico.
In alcuni casi oggi sempre più frequenti le parti decidono di affidare il giudizio del contenzioso
(civile e non in tutti i casi) a questa figura professionale.
Un ringraziamento va dato all’Università di Urbino che nell’ Anno Accademico  2006 / 2007 ha realizzato un corso per tecniche peritali ed  arbitrali che è stato  il primo in Italia a livello universitario; ed è questo il motivo per cui il primo convegno di Ingegneria Legale è stato tenuto in questa Università.

DOVE INGEGERE LEGALE  ?

Nelle Università, nella libera professione (ausiliario del Giudice, perizie extragiudiziali), negli Enti Pubblici, nell’ ex  Genio Civile, nella Motorizzazione, nei Vigili del Fuoco, nella Protezione Civile, nelle Forze Armate, nei RIS dei Carabinieri, nelle Forze dell’Ordine, nelle Aziende  praticamente in tutte quelle realtà,  dove  non si può prescindere dalla conoscenza tecnica e da quella giuridica.

In virtù di questa interdisciplinarietà,  il mio Studio è identificato da un simbolo che rappresenta  una bilancia appoggiata su un  compasso, dove la bilancia rappresenta la giustizia e il compasso  strumento tecnico di precisione rappresenta l’ ingegneria.

A I I L A 

ASSOCIAZIONE   ITALIANA DI   INGEGNERIA 

LEGALE  E   DELLE ASSICURAZIONI

Recentemente  ho costituito  l’ AIILA   che  ha eclusivamente fini tecnico – scientifici, informativi, ed educativi. Scopo fondamentale dell’Associazione è di favorire le ricerche e gli studi per le applicazioni della Legge nell’Ingegneria nelle varie forme. Essa ha  inoltre lo scopo di favorire i contatti, gli scambi di informazioni e la collaborazione tra:  Ingegneri, Giuristi,  Magistrati,  Università  e  Forze dell’Ordine. Vorrei che avesse sede  ad Urbino per gli stessi motivi di cui sopra.
Per l’Associazione Italiana di Ingegneria Legale e delle Assicurazioni,  ho pensato  ad un altro  simbolo che  unisse le due culture e ho ritenuto che il Sigillo del Comune da Vinci fosse quello migliore, infatti il sigillo ha due identità: la prima  perché  è  uno  strumento giuridico insostituibile,  e il secondo perché  Vinci  è la città natale di Leonardo da Vinci, simbolo del genio umano,  ringrazio il Ministero per i Beni  e le Attività Culturali che mi ha autorizzato ad usarlo.

Sigillo del Comune da Vinci del XIV Secolo
Museo Nazionale del Bargello – Firenze
Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

IL PRESIDE PROF.  EDOARDO ROZO ACUÑA CHIEDE AI  PRESENTI SE CI SONO DOMANDE IN MERITO UNO  DEGLI  INTERVENTI  PIU’  SIGNIFICATIVI

Mi allaccio al concetto dell’Ing. Fiorani, che è bello sì, che un Ingegnere sia consapevole di
queste cose, ma nulla vieta e nulla toglie che un Giudice deve avere anche se in piccola parte delle conoscenze tecniche e alla fine giudichi “super partes” e  definisca quello che alla fine  deve essere fatto,  allo stesso modo per quanto riguarda i  colleghi Avvocati a seconda del settore quale infortunistica stradale ecc. ecc.

RISPONDE   ALL’ INTERVENTO  IL   DOTT.   ING.    E.   FIORANI

Se rispondesse un Giudice sarebbe di parte, io da Ingegnere, Le assicuro per la mia esperienza  che i Giudici non solo sanno comprendere le perizie tecniche ma ne sanno anche valutare la qualità.
Sicuramente anche loro necessitano di conoscenze tecniche per comprendere le perizie.
La bravura nel fare una perizia per un Consulente  non sta tanto nella bravura tecnica ma quanto nel saper proporre in maniera comprensibile un problema tecnico,  non è facile far apparire una cosa difficile come facile e cioè comprensibile, ci vuole professionalità.

PRESIDE   PROF.  EDUARDO  ROZO  ACUÑA

Ringrazio tutti i presenti a nome della Facoltà.

Incisione di un operaio che cade da una impalcatura

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